In questa guida vediamo quali sono gli obblighi e gli adempimenti fiscali da rispettare se desideriamo vendere applicazioni Android e iPhone.
Come prima cosa dobbiamo dire che le procedure cambiano a seconda che decidiamo di vendere applicazioni iPhone oppure di vendere applicazioni Android, la differenza è da individuare nel fatto che mentre per vendere applicazioni Android abbiamo come controparte una sola azienda USA, nel caso della vendita di applicazioni iPhone abbiamo come controparti tre società alle quali si applicano due possibili fattispecie differenti di trattamento.
Iniziamo dunque a spiegare le possibili casistiche che si possono presentare, partendo dalla tipologia più complessa, ovvero obblighi e adempimenti per vendere applicazioni iPhone.
Nel caso di Apple, la nostra controparte cambia a seconda della residenza della persona che acquista la applicazione. Nel caso di persone appartenenti all’Unione Europea la controparte sarà iTunes sarl, il cui indirizzo è 8 Rue Heinrich Heine, L – 1720 Luxembourg, VAT n. LU20165772 mentre nel caso di persone non appartenenti all’Unione Europea la controparte sarà Apple Inc USA, Apple Pty Ltd o Apple Canada Inc.
Per le applicazioni vendute, sia in Europa che fuori dall’Europa, dovrà essere emessa una fattura per prestazione di servizi specifici immateriali del tipo di commercio elettronico diretto, per cui transazione e pagamento sono avvenuti interamente per via telematica e a cui si applica il regime fuori campo IVA ex art 7-ter DPR 633/72.
Nel caso delle applicazioni vendute in Europa la fattura dovrà essere intestata alla società lussemburghese sopra indicata il che comporta che
-lo sviluppatore dovrà eseguire la comunicazione VIES.
-lo sviluppatore dovrà eseguire la comunicazione Blacklist.
Tuttavia l’obbligo di eseguire la comunicazione blacklist viene meno nel caso si aderisca al regime dei minimi visto che per questo regime non vi è l’obbligo di registrazione delle fatture.
Per le applicazioni vendute fuori dall’Europa invece non vi è l’obbligo di comunicazione VIES mentre rimane l’obbligo di comunicazione Blacklist se si sono vendute applicazioni a residenti in paesi inclusi nella lista dei paesi Blacklist pubblicata dall’Agenzia delle Entrate.
Nel caso di Android invece il tutto si semplifica, la fatturazione, sia che la vendita sia dentro i confini europei che fuori, va effettuata a un solo soggetto, Google Inc, che è una società americana. Rimane dunque l’obbligo di emettere fattura con regime fuori campo IVA come sopra meglio descritto, ma non andrà fatta alcuna comunicazione VIES. Si è invece obbligati a effettuare la comunicazione Blacklist se l’acquirente dell’applicazione è residente in un paese blacklist.
Infine, bisogna ricordare che il corrispettivo che si riceverà dalla vendita di applicazioni Android e iPhone è pari al 70% del prezzo pagato dal cliente finale, il 30% è infatti la commissione che sia Google che Apple trattengono.
Nel caso di vendita all’interno dell’Unione Europea di applicazioni iPhone, inoltre, l’importo sarà ridotto di un ulteriore 15% che è l’IVA pagata da iTunes Sarl in Lussemburgo.
Ricordiamo anche che è molto importante leggere con attenzione il contratto che viene stipulato con Google e Apple nel momento in cui si decide di vendere applicazioni.